Il Giudice Sportivo della Serie D ha respinto il ricorso inoltrato della Cittadella Vis Modena in merito all’espulsione di Matteo Boccaccini alla fine del primo tempo della gara di domenica scorsa con il Piacenza in quanto l’arbitro avrebbe confermato di avere espulso il difensore dei modenesi “per avere a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario” nonostante dalle immagini non si notano azioni violente o provocatorie del giocatore che è stato squalificato per due giornate. Questo il testo integrale del referto.
Il Giudice Sportivo
– alla segnalazione ex art. 61.3 Codice di Giustizia Sportiva fatta pervenire dal CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L. rispetto alla gara in epigrafe e con la quale si chiede di revocare il provvedimento disciplinare di espulsione comminato al proprio calciatore n. 30, Matteo Bonaccini, poiché l’Arbitro l’avrebbe erroneamente ritenuto reo di una condotta che il medesimo non ha compiuto
– In particolare, nella segnalazione si afferma che il Direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Matteo Boccaccini al termine, del primo tempo di giuoco, poiché ritenuto reo di avere colpito il portiere della propria squadra, che in quel momento si trovava riverso a terra e si invita, pertanto, codesto Giudice all’esame dei filmati prodotti, al fine di emendare l’errore commesso dal Direttore di gara ed assumere ogni conseguente determinazione.
– rilevato che, nel referto arbitrale si afferma chiaramente che il n. 30 del CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L., Matteo Bonaccini, veniva espulso perché durante una mass confrontation “spingeva un avversario, pur senza violenza e assumeva atteggiamento provocatorio”, come ulteriormente confermato del Direttore di gara che ha inoltrato su richiesta di questo giudice sportivo un supplemento di rapporto;
– considerato che, attraverso l’esame dei mezzi di prova a disposizione di codesto giudice ed allegati alla segnalazione, nella fattispecie di cui è causa non si è concretizzato alcun addebito di condotta violenta diverso da quello indicato in referto ed effettivamente riferibile al calciatore sanzionato e che non sono rilevabile condotte gravemente antisportive di cui all’art. 61, comma 4.
Dispone
– di respingere le richieste del CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L.
Squalificati per una giornata anche Giacomo Serra per quinta ammonizione e il mister Mattia Gori espulso con la motivazione di “proteste nei confronti di un assistente”.