Il Giudice Sportivo del comitato Provinciale del Crer di Modena, ha respinto il ricorso inoltrato dalla Fortitudo Modena presentato dopo la sconfitta sul campo del Limidi (2 a 1), per la terza giornata di andata del girone F di Seconda Categoria, nel quale chiedeva la ripetizione della gara e che si basava su un documento scaduto di un giocatore e la divisa del direttore di gara. Questo la sentenza integrale come riportata dal comunicato: “Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al comunicato nº18 del 5.10.2023, letto il reclamo ritualmente preannunciato dalla società ASD Fortitudo Modena Calcio premesso – che la società ASD Fortitudo Modena Calcio ha chiesto l’annullamento della gara e la ripetizione della medesima non avendo l’arbitro consentito la partecipazione alla gara del giocatore Salatiello Nicholas in quanto il documento di riconoscimento esibito ai fini della identificazione era scaduto; – che inoltre la reclamante ha lamentato l’irregolarità della gara, avendo l’arbitro indossato una divisa confondibile con gli indumenti della medesima società; osserva Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Il direttore di gara, nel proprio rapporto ufficiale e nel relativo supplemento, afferma che il giocatore Salatiello Nicholas non ha potuto prendere parte alla gara in quanto non era in possesso di alcun documento valido per la identificazione: in particolare, l’arbitro attesta che, non conoscendo personalmente il giocatore, non ha potuto procedere alla sua identificazione personale in quanto il documento esibito non era in corso di validità e, comunque, in condizioni tali da non consentire la riconducibilità al giocatore, in quanto rovinato e con foto non chiara. Sull’eccezione posta dalla società reclamante relativa alla validità, ai fini della identificazione, del documento scaduto, questo Giudice ritiene che le considerazioni addotte nel reclamo possano ritenersi condivisibili alla luce della normativa vigente. Tuttavia, va evidenziato che il direttore di gara non ha posto a fondamento della mancata identificazione la validità legale del documento di identità esibito, bensì il fatto che le condizioni dello stesso non consentissero con assoluta certezza di ricondurre a quel soggetto il documento di identità esibito. La fotocopia del documento prodotta in sede di reclamo non può essere tenuta in alcuna considerazione da questo Giudice in quanto, sebbene consenta obiettivamente di individuare il soggetto attraverso la fotografia, non prova che la copia corrisponda alle condizioni del documento esibito al direttore di gara. In ogni caso la richiesta di ripetizione della gara non può essere accolta in quanto ai sensi dell’art. 10 comma V CGS gli organi di Giustizia Sportiva possono ordinare la ripetizione di una gara dichiarata irregolare solamente quando si siano verificati nel corso della stessa fatti che, per la loro natura, non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici; appare evidente che la doglianza attiene a fatti avvenuti in fase di adempimenti preliminari e non nel corso della gara stessa. Per quanto attiene al secondo motivo di gravame, lo stesso non può essere accolto in quanto materia attinente al giudizio insindacabile del direttore di gara. Per i motivi sovraesposti il Giudice Sportivo, definitivamente decidendo DELIBERA di dichiarare la regolarità della gara confermando il risultato conseguito sul campo”.