Il Giudice sportivo ha respinto il ricorso presentato dalla Virtus Camposanto per un presunto errore tecnico arbitrale nella gara interna persa con il Casalgrande per 1 a 2, nel girone A di Promozione, confermando il risultato scaturito sul campo. Qui sotto il comunicato integrale della sentenza.

“Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°138 del 19/03/2025, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. A.C. Virtus Camposanto, con il quale si lamenta un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante, al 25’ minuto del primo tempo, il Direttore di gara avrebbe semplicemente ammonito il portiere della Soc. Casalgrande dopo che quest’ultimo aveva atterrato il proprio attaccante (giocatore con la maglia n°9) interrompendo così una chiara occasione da rete. In conseguenza di quanto precede la Soc. A.C. Virtus Camposanto ritiene che tale mancata espulsione abbia condizionato significativamente lo svolgimento della gara e, pertanto, chiede la stessa sia ripetuta. Considerato che, nel supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente chiarito le circostanze in base alle quali non ha proceduto all’espulsione del portiere della Soc. Casalgrande. In particolare il Direttore da gara ha chiarito che, a suo giudizio, non è stata impedita una chiara occasione da rete poiché, l’attaccante della Soc. A.C. Virtus Camposanto non aveva il pieno e sicuro possesso del pallone, e si trovava in una posizione defilata sulla destra. Inoltre, il portiere non era nella condizione di essere considerato quale ultimo difendente. Considerato che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo NON emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata”.