La partita tra Borgo San Donnino e Virtus Castelfranco, valida per la 15° giornata di ritorno del girone A di Eccellenza, non disputata mercoledì scorso per un guasto a un faro dell’impianto di illuminazione dello stadio Ballotta di Fidenza, andrà rigiocata. Questa la decisione presa dal giudice sportivo dopo le riserve scritte presentate da entrambe le società. Di seguito il testo integrale della sentenza.

Il Giudice Sportivo,
ha rilevato dagli atti ufficiali che la gara in oggetto non è stata disputata a causa di un parziale guasto dell’impianto di illuminazione del campo di gioco. Considerato che la Soc. Borgo San Donnino si è, comunque, attivata per la risoluzione del problema senza, tuttavia, riuscirvi in tempo utile. Considerato che la Soc. San Donnino ha prodotto in data 30/03/2023, a mezzo PEC, una dichiarazione rilasciata dalla Società che gestisce l’impianto nella quale è stato espressamente evidenziato che il medesimo è oggetto di regolari e periodiche verifiche circa la sua corretta funzionalità; Considerato che, nella suddetta dichiarazione, il gestore dell’impianto ha confermato che la Soc. Borgo San Donnino si è immediatamente attivata per la risoluzione del guasto facendo intervenire una squadra di squadra di elettricisti; Considerato che la società che gestisce l’impianto, nella propria dichiarazione, ha chiarito anche la presumibile causa del guasto, ovvero che il mancato funzionamento di alcune torri faro sarebbe dovuto alle lavorazioni in corso nell’area di cantiere attigua al campo dove si trovano però le torri faro; Considerato che a fronte di tale guasto la società che gestisce l’impianto ha anche specificato che, data la sua natura, alla data di ieri giovedì 30/03/2023, non è stato ancora ripristinata la completa funzionalità delle torri faro; Letta anche la dichiarazione inviata in data 30/03/2023, a mezzo PEC, dalla Soc. Virtus Castelfranco calcio; Considerato che, in virtù di quanto formalmente attestato dalla Società che gestisce l’impianto la malfunzione dell’impianto di illuminazione del campo sportivo non è verosimilmente riconducibile a carenze manutentive; Considerato che l’arbitro ha deciso di sospendere definitivamente la partita solo aver accertato l’effettiva impossibilità di risolvere il sopra citato problema tecnico in tempo utile ovvero entro il tempo di attesa previsto per tale tipologia di competizione; Considerato che sulla base di quanto riportato nella certificazione prodotta dalla Soc. Borgo San Donnino, e rilasciata dalla società gestore dell’impianto, si deve ragionevolmente escludere la responsabilità della medesima e che il malfunzionamento delle torri faro in tale caso deve ritenersi un caso eccezionale e/o fortuito, ovvero dipendente dalle lavorazioni condotte in zona adiacente l’impianto sportivo; Ritenuto, in virtù di quanto precede, che le cause del guasto in questione siano, quindi, da attribuirsi esclusivamente ad elementi né prevedibili né evitabili;

Delibera

la ripetizione della gara (ex lett. C comma 5 dell’art. 10 C.G.S)