Sanzione pesantissima quella inflitta dal Giudice Sportivo al Baiso Secchia, girone B di Promozione, in merito alla gara interna non disputata domenica scorsa contro il Guastalla per il problema ad una traversa delle due porte (nella foto) che era piegata, per una vicenda che ha assunto dei contorni misteriosi in quanto rilevata soltanto durante il riscaldamento delle due squadre e non, secondo quanto riportato dalla sentenza integrale che riportiamo qui sotto, durante il controllo della terna arbitrale al suo arrivo. Oltre alla sconfitta a tavolino, un punto di penalizzazione ed anche un’ammenda. Ci limitiamo a dire, che regolamento o non regolamento, è una sanzione molto severa.
“Il Giudice Sportivo,
ha letto il referto arbitrale da cui ha rilevato che la gara in questione non è stata disputata, poiché una delle porte non era in regola con quanto previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio. Nella specie una delle porte aveva la traversa piegata in direzione del terreno e, quindi, non dispiegata in posizione orizzontale in modo tale da trovarsi, sempre, ad un’altezza di 2,44 metri dal suolo. Considerato che l’arbitro ha chiesto espressamente alla società Baiso Secchia di sanare tali non conformità sulla base di quanto previsto dai regolamenti vigenti. Considerato che la Soc. Baiso Secchia, pur adoperandosi fattivamente, non è riuscita a sanare in tempo utile tale irregolarità, ovvero entro il termine del previsto tempo di attesa. Rilevato che il Direttore di gara, in considerazione di quanto sopra, e dopo avere effettuato un ulteriore verifica in presenza dei due capitani, ha constatato il persistere delle irregolarità relative alla traversa di una delle due porte, ovvero dell’insanabilità di tale irregolarità entro lo scadere del previsto tempo di attesa.
Osserva questo Giudice Sportivo:
Ogni società è obbligata ad allestire, nel pieno rispetto delle norme regolamentari, il terreno di gioco prima, dopo e comunque ogni qualvolta il Direttore di gara ritenga di dover eventualmente sanare le problematiche che si siano verificate al terreno di gioco o a cose che fanno parte dell’allestimento. In virtù di quanto precede si deve rilevare che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 10 del C.G.S.
Delibera di infliggere alla società Baiso Secchia:
• la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: BAISO SECCHIA – GUASTALLA CALCIO 0 – 3
• la penalizzazione di 1 punto in classifica
• l’ammenda di euro 300,00 quale prima rinuncia“.